Uno dei problemi che piu’ frequentemente si frappongono tra il webdesigner e la professione che esso svolge in Internet, è senza dubbio quello relativo alla delicata materia del diritto d’autore.
Nel web publishing tutela del diritto d’autore si traduce nel divieto altrui di veder completamente copiata la propria grafico o i propri contenuti.
La questione e’ molto complessa e non esiste una giurisprudenza chiara, o meglio esistono due interpretazioni:
- la prima considerazione il Web una sorta di Far West lasciato ai margini nebbiosi del diritto, dove è possibile qualsiasi operazione di plagio;
- la seconda vuole il diritto telematico interpretato per analogia secondo le regole del diritto generale.
Per un principio di legalità siamo convinti sostenitori della seconda tesi, ma siamo altrettanto convinti che molti “loschi figuri” con poca fantasia e pochi scrupoli non la pensino così. In parte le consuetudini danno loro ragione, visto che spesso il “non vale la pena denunciare per un sito copiato” è l’amara conclusione di molti plagi.
HTML.it ha subito nel corso degli anni diversi plagi, alcuni dei quali perpertrati da semplici utenti, altri invece da aziende e società. Per i primi è probabilmente l’ingenuità e l’inesperienza ad aver giocato un ruolo decisivo, mentre per i secondi la questione è ben più grave e allarmante.
La domanda che il legittimo proprietario di diritti d’autore si pone in conseguenza di un plagio è come possa agire e far valere il proprio diritto. Girando questa domanda ad un avvocato la soluzione sembra ovvia: denunciare il reo. Soluzione, questa, certamente condivisibile come estrema ratio verso coloro che si dimostrano recidivi a sollecitazioni varie.
Prima di giungere alla denuncia il nostro consiglio è di compiere alcune operazioni preliminari che possono fungere da deterrente (nella stragrande maggioranza dei casi sono sufficienti a risolvere il problema) e da atti preliminari per la costituzione in giudizio.
Prima di continuare è bene differenziare il discorso a seconda che il sito reo di plagio sia ospitato da una comunity gratuita (Digiland, Aspide, Geocities, Tripod, Xoom ecc.) o abbia un proprio dominio di secondo livello (www.nome.com o www.nome.it).
In questo caso i dati anagrafici del responsabile del plagio non sono certi, in quanto le Community richiedono, all’atto dell’iscrizione, dati anagrafici sulla fiducia, cioè senza alcun tipo di verifica. Questo si traduce nella possibilità, tutt’altro che remota, che nomi di fantasia e dati falsificati vengano comunicati alla Community, che non potrà così risalire alla vera identità del reo.
E’ per questa ragione che la totalità dei siti pirata sugli MP3 o su Crack sono ospitati su comunità virtuali gratuite.
Date queste premesse il nostro consiglio è di diffidare via e-mail il responsabile (solitamente ogni sito Web ha un e-mail di riferimento). La mail, scritta con un certo formalismo, deve contenere:
- Nome, cognome, indirizzo, telefono ed espressa dicitura della titolarità dei dati che si ritengono illecitamente copiati;
- Chiari riferimenti alle pagine che si considerano copiate di sana pianta;
- Richiesta di eliminazione immediata e senza condizioni del materiale copiato;
La stessa mail può essere spedita in CC (l’opzione dei programmi di posta che spedisce la mail, oltre al soggetto del campo TO, anche ad altri destinatari) ai responsabili della community.
Oltre a questa mail il nostro consiglio è di spedire una mail di chiarimento e sollecito direttamente ai responsabili della Community, sottolineando nella stessa dati certi relativi alla maggior longevità del proprio sito rispetto a quello reo di plagio. Mettiamoci, infatti, nei panni di un dirigente di comunità virtuale che si vede recapitare una mail che chiede la sospensione di un proprio “cittadino”. E’ ovvio che voglia avere dati certi relativi all’effettiva preesistenza del sito.
Questa prova di preesistenza può essere fornita mostrando la data di registrazione del sito all’Internic (per i domini .com) o alla RA italiana (per i domini .it).
Per siti aventi nomi di dominio di secondo livello (www.nome.com o www.nome.it) la soluzione del problema è più chiara vista l’identità certa dei responsabili. Sia la RA italiana che l’Internic americana mettono a disposizione database per conoscere l’identità dei titolari dei domini. Quindi, se il dominio www.gif-animate.com avesse commesso un plagio nei tuoi confronti sarebbe sufficiente inserire nella stringa seguente:
Il database di Internic da’ in risposta nome, cognome, e-mail ed indirizzo reale del titolare. A questo punto le soluzioni sono due:
- si tenta di dissuadare il reo dalla continuazione del reato con una e-mail come quella vista in precedenza per le Community;
- si spedisce via posta ordinaria con raccomandata a/r una lettera di diffida da parte del proprio legale.
La raccomandata a/r ha valore legale di diffida e potrà essere usata nell’eventuale giudizio. Ha certamente un impatto psicologico “traumatico” verso il responsabile che non potrà far finta di nulla.
Un’altra soluzione è quella di spedire contestualmente l’una e l’altra lettera, in modo tale che se la mail non ha sortito effetti non si perde comunque del tempo prezioso.
Dimostrare la presenza in Rete del proprio sito in data antecedente rispetto ad altri non è agevole e spesso tecnicamente impossibile. Una soluzione poco tecnica ma certamente efficace è la seguente:
- riversare su Floppy o Cd-rom l’intero contenuto del proprio sito;
- inserirlo in una busta da lettera e chiudere il tutto con della cera lacca;
- spedire il pacco con raccomandata a/r al proprio stesso indirizzo reale
In questo modo il timbro postale e il sigillo della cera lacca dimostrano con certezza assoluta la data in cui il sito era on line. Nell’eventuale e mai augurabile giudizio tale pacco sigillato potrà essere impugnato come prova certa.